Associazione Educare Insieme

Associazione Educare Insieme

INDIRIZZO

Corso Siracusa, 10
10136 Torino

TELEFONO

011.35.78.35

FAX

011.32.47.87

Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita un’Associazione denominata “ EDUCARE INSIEME”

Art. 2 - SEDE

L’ Associazione ha sede in Torino, Corso Siracusa n.10, presso l’Istituto Sociale della Compagnia di Gesù.

Art. 3 - NATURA

L’Associazione è un organismo apolitico, non ha fini di lucro e si connota come Organizzazione di Volontariato ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 agosto 1991 n.266 per tutti gli effetti della legge medesima e successive modificazioni ed integrazioni.

Art . 4 - SCOPO

L’Associazione si propone di svolgere attività di carattere sociale, civile e culturale attraverso l’aggregazione e la partecipazione di tutti coloro che condividono il “Programma Educativo” delle scuole e dei collegi della Compagnia di Gesù.

Art . 5 - ATTIVITA’

Per la realizzazione dello scopo suddetto l’associazione si propone di svolgere, a titolo indicativo, le seguenti attività, organizzandosi eventualmente e liberamente in altrettante specifiche sezioni, disciplinate da appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo:

  • Attività di formazione e di aggiornamento in campo educativo, anche con la collaborazione di altri Organismi/Istituzioni, con particolare riferimento ai genitori ed agli insegnanti;
  • Attività parascolastiche ( assistenza, accompagnamento e controllo degli studenti impegnati nello svolgimento di servizi sociali; organizzazione di viaggi di istruzione e di gite scolastiche, eccetera );
  • Organizzazione di attività sportive per i giovani;
  • Attività di sostegno/integrazione agli studenti di scuole di ogni ordine e grado (doposcuola, corsi di lingue, laboratori informatici, eccetera );
  • Attività di orientamento scolastico e professionale per gli studenti;
  • Valorizzazione del patrimonio biblio - emerografico esistente presso l’Istituto Sociale.

L’Associazione potrà, inoltre, intraprendere quelle altre attività che si renderanno necessarie ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art . 6 - VOLONTARIATO

Le attività di cui al precedente articolo 5 sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri associati in termini di volontariato, siccome previsto dall’articolo 2 della legge succitata.

Pertanto l’attività degli associati non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari.

Agli associati potranno essere rimborsate dall’Associazione solo le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata ed opportunatamente documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa.

L’Associazione deve peraltro provvedere ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art . 7 - DURATA

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Il suo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dopo il pagamento di eventuali debiti, è deliberata con la maggioranza prevista dal successivo articolo 15, dall’Assemblea che nomina uno o più liquidatori.

Il Patrimonio restante, dopo il pagamento dei debiti sociali, verrà interamente devoluto ad altre Associazioni/Istituzioni di volontariato aventi analogo scopo o comunque finalità di carattere sociale/assistenziale, secondo le indicazioni dell’Assemblea.

Art . 8 - SOCI / ASSOCIATI

Fanno parte dell’Associazione le seguenti categorie di soci :

  1. Soci ordinari
  2. Soci sostenitori
  3. Soci onorari

Sono soci ordinari coloro che prestano liberamente la propria attività per il conseguimento degli scopi associativi.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono a sostenere finanziariamente le attività dell’Associazione.

Sono soci onorari coloro che il Consiglio Direttivo riterrà meritevoli in considerazione del prestigio personale e/o particolare contributo prestato a favore dell’Associazione.

Art . 9 - AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio ordinario o sostenitore dell'Associazione deve presentare apposita domanda al Presidente del Consiglio Direttivo. Nella domanda dovrà essere specificato il tipo di attività che si intende svolgere nell’ambito dell’Associazione e/o il tipo di sostegno finanziario al quale ci si impegna. Inoltre nella stessa dovrà risultare esplicitamente attestata la conoscenza delle finalità e delle regole dell’Associazione nonché l’adesione alle medesime.

Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, nella prima riunione successiva al ricevimento della domanda.

Costituiscono motivi di non accoglimento della domanda situazioni di oggettiva incompatibilità rispetto ai fini dell’Associazione e/o di indegnità, da valutarsi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art . 10 - DOVERI E DIRITTI

I soci sono tenuti a :

  • Osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi sociali ;
  • Pagare la quota associativa annuale ( ad eccezione dei soci onorari);
  • Onorare gli impegni liberamente assunti in relazione alla qualifica di socio;
  • Non svolgere attività e/o porre in essere comportamenti che possano essere di pregiudizio per l’Associazione;
  • Agire in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, nonché esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro tipo di rapporto patrimoniale con l’Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione, all’Assemblea con facoltà di voto e di concorrere alle cariche amministrative dell’Associazione stessa.

Art . 11 - CESSAZIONE

La qualità di socio si perde per :

  • Recesso comunicato in forma scritta;
  • Mancato pagamento della quota associativa annuale;
  • Esclusione deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, previo parere dei Probiviri, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, per situazioni sopravvenute di oggettiva incompatibilità rispetto ai fini dell’Associazione e/o di indegnità.

In ogni caso prima di procedere all’esclusione dovranno essere comunicate al socio le ragioni del provvedimento, consentendogli facoltà di contraddittorio.

La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione dialcuna delle somme versate all’Associazione né dà diritto alcuno sui beni dell’Associazione.

Art . 12 - PATRIMONIO

L’Associazione trae le risorse economiche necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dalle seguenti fonti :

  1. Quote associative;
  2. Contributi dei soci sostenitori;
  3. Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti;
  4. Donazioni e lasciti testamentari;
  5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art . 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo di settembre e il 30 agosto di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di dicembre.

Art . 14 - ORGANI

Sono organi dell’Associazione :

  1. l’Assemblea
  2. Il Consiglio direttivo
  3. Il Presidente
  4. Il Vice Presidente
  5. Il Collegio dei Revisori
  6. Il Tesoriere
  7. Il Segretario

Art . 15 - ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta dai soci e può essere ordinaria e straordinaria .

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato rilasciando a quest’ultimo delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L’Assemblea ordinaria:

  1. Approva, a consuntivo il bilancio di ogni esercizio;
  2. Nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori;
  3. Delibera l’ammontare della quota associativa annuale, approvando la proposta del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Straordinaria:

  1. Delibera sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento anticipato dell’Associazione;
  2. Delibera sugli indirizzi generali dell’Associazione;
  3. Delibera l’esclusione dei soci.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed inoltre ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ne ravvisano l’opportunità, ovvero quando almeno un decimo degli associati ne facciano richiesta.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo eletto seduta stante dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da spedirsi almeno dieci giorni prima della data della riunione. Tale avviso può essere sostituito dall’avviso di convocazione appeso nella bacheca della sede dell’Associazione.

L’avviso deve contenere l’ordine del giorno e specificare data e luogo dello svolgimento.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione, che avrà luogo nello stesso giorno fissato per la prima a distanza di un ‘ora, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccenzion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione, con la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

I verbali delle deliberazioni adottate dall’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’Assemblea, vengono conservati agli atti del Segretario medesimo.

Art . 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da quattordici membri, di cui sette titolari e sette supplenti. L’Assemblea nomina il Consiglio Direttivo sulla base della presentazione di liste di nominativi di soci che propongono un programma di attività.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

Nel caso in cui, per dimissioni od altra causa, uno dei membri, titolare o supplente, venisse a mancare, il Consiglio Direttivo lo sostituirà per cooptazione, con ratifica da parte dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Tesoriere ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia già provveduto l’Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

  1. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
  2. Predisporre il bilancio;
  3. Approvare gli eventuali regolamenti interni delle singole sezioni di attività;
  4. Deliberare sull’ammissione dei soci;
  5. Proporre all’Assemblea l’ammontare della quota associativa annuale;
  6. Deliberare sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e su quant’altro non sia per legge e per statuto, riservato all’assemblea;
  7. Nominare un Collegio di Probiviri composto di tre membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese . Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti .

Art . 17 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio stesso nonché l’Assemblea.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo allo stesso la ratifica dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva .

Art . 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo della gestione dell’ Associazione è affidato ad un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dall’Assemblea.

Ai Revisori compete l’accertamento della regolare tenuta della contabilità e la redazione di una relazione al bilancio annuale.

A tal fine essi potranno accertare la consistenza di cassa e procedere anche individualmente ad ispezioni e controlli.

Art . 19 - TESORIERE

Il Tesoriere terrà la cassa dell’ Associazione e registrerà su apposito libro, vidimato e bollato, tutti gli introiti e gli esborsi dell’ Associazione conservando in archivio protetto le relative pezze documentali e giustificative.

Art . 20 - SEGRETARIO

Il Segretario svolgerà le incombenze di ordine amministrativo dell’Associazione e conserverà agli atti tutta la documentazione relativa all’Associazione.

Art . 21 - GRATUITITA’

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi delle spese vive previste allo statuto.

Art . 22 - CLAUSOLA ARBITRALE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra associati e fra questi e l’Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla copertura del Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità i procedura e con lodo appellabile, salvo che per il caso i esclusione di un associato, caso per il quale esprimeranno il parere di cui al precedente articolo 11.

Art . 23- RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle altre leggi vigenti in materia ed materia e, in particolare, alle disposizioni della legge quadro sul volontariato n.266 dell’11 agosto 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.